INFORMATIVA AI LAVORATORI SENTENZA 13425/19 DELLA CASSAZIONE
OGNI LAVORATORE ITALIANO HA DIRITTO DI PERCEPIRE, DURANTE IL PERIODO FERIALE LA STESSA RETRIBUZIONE CHE PERCEPISCE “NORMALMENTE” DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA’
COSA DEVE FARE IL LAVORATORE?
USB è a disposizione di tutti i lavoratori che intendono procedere ad inviare richiesta alla propria azienda di percepire, quando è in ferie, la stessa retribuzione di quando lavora (sostanzialmente comprensive di tutte le indennità presenza, indennità varie, maggiorazioni dei notturni etc,, che non vengono inserite nel calcolo della paga giornaliera e quindi quando il lavoratore è in ferie).
La lettera da inviare all’azienda, per avere efficacia, deve avere determinate e specifiche caratteristiche e blocca i termini di prescrizione. Di fatto nel contenuto della lettera viene messa in mora l’azienda, la si intima al pagamento corretto delle giornate di ferie e del dovuto per gli anni precedenti, la stessa blocca i termini di prescrizione.
COSA SIGNIFICA BLOCCARE I TERMINI DI PRESCRIZIONE?
Significa che dal momento dell’invio della lettera, si interrompono i termini di prescrizione, la normativa vigente prevede che siano di massimo 5 anni, così facendo se il lavoratore dovesse decidere di portare la propria azienda in giudizio e vincere, per es. tra 3 anni, lo stesso ha diritto al riconoscimento degli arretrati non più per cinque ma bensì per otto anni.
COSA COMPORTA AL LAVORATORE QUESTA LETTERA?
L’invio di questa lettera, in prima istanza non comporta nessun atto legale contro l’azienda, solo in un secondo momento e a fronte di una non risposta o risposta negativa da parte dell’azienda, il lavoratore individualmente può decidere se procedere alla rivendicazione per vie legali.
COSA SERVE PER IMPOSTARE LA LETTERA?
Il lavoratore che intende procedere con la scrivente ad inviare all’azienda la lettera deve, in fase iniziale, portare le buste paga dell’ultimo anno, ricordiamo che anche per lavoratori della stessa azienda, per effetto delle diverse mansioni e spesso anche diverse indennità, le lettere non possono essere identiche.
USB ritiene fondamentale che i lavoratori prendano coscienza dell’importanza di questa sentenza che ha sancito sia dalla Corte di Giustizia Europea che dalla Cassazione che il lavoratore in ferie deve percepire lo stesso stipendio di come quando lavora, per evitare un regime di vita inferiore quale quello che si verificherebbe con meno stipendio, faccia optare il lavoratore a rinunciare ad un suo fondamentale diritto.
USB invita tutti i lavoratori ad adoperarsi per tale richiesta, che se inviata in massa avrebbe sicuramente una efficacia superiore nei confronti delle aziende.
USB con i suoi delegati RSA e RSU è a disposizione di tutti i lavoratori per informazioni e per, eventualmente, preparare la comunicazione individuale di messa in mora per, fermare la prescrizione e vedersi riconosciuto il diritto, che dovrà inevitabilmente essere fatta con dei determinati criteri per avere valenza.
Contattaci anche tramite il nostro sito: www.varese.usb.it
Pagina facebook: USB Varese Malpensa
Mail: l.pistoia@usb.it – g.ragusa@usb.it - varese@usb.it
A seguito della sentenza 13425/19 della Cassazione ad ogni lavoratore italiano viene riconosciuto il diritto di percepire, durante il periodo feriale, la stessa retribuzione che percepisce “normalmente” durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.
Questo principio, diciamo noi sacrosanto, via via nel tempo era stato negato dai vari contratti nazionali ed aziendali, firmati dai sindacati “concertativi” CGIL-CISL-UIL-UGL, quest’ultima nelle sue mille sfaccettature categoriali, che hanno “gonfiato” la busta paga di indennità da percepire solo ed esclusivamente se presenti al lavoro. Quindi se si andava in ferie quelle indennità si perdevano e si percepiva uno stipendio notevolmente inferiore rispetto a quando si era regolarmente al lavoro.
Questo è stato dichiarato illegittimo, sia dalla Corte di Giustizia Europea che dalla Cassazione, ed è stato sancito che, essendo le ferie un DIRITTO TUTELATO DALLA CARTA DEI DIRITTI DELL’UOMO, DALLA CARTA FONDATIVA DELL’UNIONE EUROPEA, ed in Italia; DALLA COSTITUZIONE, il lavoratore in ferie deve percepire lo stesso stipendio di come quando lavora, per evitare che un regime di vita inferiore, quale quello che si verificherebbe con meno stipendio, faccia optare il lavoratore a rinunciare ad un suo fondamentale diritto.
Purtroppo la cosa non è automatica: per vedersi riconosciuto il diritto affermato prima dalla Corte di Giustizia Europea e poi dalla Cassazione, ogni singolo lavoratore dovrà in un qualche modo mettere, “in mora” l’azienda in cui lavora con un atto interruttivo che fermi la prescrizione dei suoi diritti e intimi il pagamento del dovuto.
Quasi sicuramente l’azienda farà finta di niente, oppure risponderà che la richiesta è infondata perché la stessa ha corrisposto le retribuzioni contrattualmente previste.
In questo caso il lavoratore non rimarrà altro che fare una causa legale di merito; ricordando sempre che quando ci si affida ad un giudice non è detto che si vinca sempre. In questo caso particolare ci sono buone possibilità in quanto la sentenza della Cassazione poggia le sue ragioni su innumerevoli sentenze favorevoli della Corte di Giustizia Europea.