INFORMATIVA SENTENZA PER TUTTI I LAVORATORI EX ATA AIRPORTS SPA

Il tribunale di Busto Arsizio accerta e dichiara l’invalidità del punto 5 dell’accordo sindacale del 02/05/2017 sottoscritto da FILT CGIL – FIT CISL – UIL Trasporti – UGL T.A. - CONFIAL, che di fatto condannava i lavoratori alla perdita delle loro spettanze.

Varese -

Il Tribunale di Busto Arsizio con dispositivo della sentenza nelle cause RG. N. 416/18, 421/18, 424/18, 427/18, 429/18 si è pronunciato e così provvede:

 

  • Accerta e dichiara l’invalidità dell’accordo sindacale del 2/5/2017 limitatamente al punto 5);

 

Accordo del 02 maggio 2017 tra: Fallimento Ata Italia S.r.l. in liquidazione – Process Control – WFS Ground Italy S.r.l. e le OO.SS. - FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, UGL Trasporto Aereo e CONFIAL.

 

Punto 5)Viene espressamente esclusa la responsabilità solidale tra il fallimento e Process Control con riferimento alle competenze maturate durante il periodo antecedente al 22 giugno 2015. In particolare, resta inteso che i dipendenti dovranno insinuare al passivo del Fallimento gli importi dovuti a titolo di TFR maturati prima della cessazione del rapporto di lavoro con il fallimento nonché qualunque altro credito di competenza del Fallimento dovuto e non corrisposto o insinuato. Quindi il debitore principale per tali crediti è soltanto il Fallimento Ata Italia s.r.l. con esclusione di qualsivoglia vincolo di solidarietà da parte della Process Control e/o WFSGI. Viene altresì esclusa la responsabilità solidale di WFSGI nei confronti del Fallimento con riferimento a tutti i debiti maturati antecedentemente alla data di efficacia del contratto di affitto di cui al punto A delle premesse. Il tutto in conformità all’accordo stipulato tra il fallimento e WFSGI, previa autorizzazione del Giudice Delegato, in data 23 settembre 2016. Vengono fatti salvi i reciproci diritti del Fallimento ATA e della WFSGI relativamente all’istanza di ammissione al passivo del fallimento da parte della WFSGI, nonché per ogni ulteriore pagamento eseguito o da eseguire dalla stessa WFSGI a favore dei lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 2112 c.c.

 

Il 2 maggio 2017 USB non aveva sottoscritto l’accordo, proprio per il punto 5) che sostanzialmente prevedeva l’esclusione di WFSGI da qualsiasi responsabilità nei confronti del fallimento con riferimento a tutti i debiti maturati antecedentemente alla data del 22 giugno 2015, (tutte spettanze dovute ai lavoratori), e perché era evidente l’operazione di scaricare i costi su lavoratori e collettività (INPS), il tutto con l’avvallo di CGIL, CISL, UIL, UGL e CONFIAL.

 

PER NON DIMENTICARE: il 29 giugno 2019 era stato siglato un secondo accordo tra WFSGI e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL T.A. che richiamava il punto 5) dell’accordo del 2 maggio 2017, dove asserivano che qualsiasi competenza incluse ferie/rol/permessi, è di esclusiva competenza del fallimento ATA Italia S.r.l.

Sostanzialmente questo secondo accordo ha permesso di azzerare le ferie/permessi e rol a tutti i dipendenti.

 

USB come ha sempre fatto, continuerà ad essere dalla parte dei lavoratori ed oggi questa sentenza ha dimostrato che avevamo ragione a sostenere che l’accordo del 2 maggio 2017 era utile solo alle aziende coinvolte a ripulire i loro debiti e contro i lavoratori.

 

Con questo dispositivo oltre a dichiarare l’invalidità del punto 5) dell’accordo sindacale del 2/5/2017 sancisce che i lavoratori possono rivendicare le spettanze sottratte (ferie/rol/ecc..), non essendo imputabili al fallimento ATA Italia s.r.l.

 

USB è a disposizione di tutti i lavoratori, anche tramite i propri delegati per ulteriori informazioni e per chi lo desidera e che non lo ha ancora fatto, rivendicare il maltolto.

 

Malpensa, 6 novembre